REG.
CEE 853/2004 – All. II - Sez. VIII - Cap. III – Lettera D
“REQUISITI RELATIVI AI PARASSITI”
1. I prodotti ittici di seguito precisati
devono essere congelati a una temperatura non superiore a –20°C in ogni parte
della massa per almeno 24 ore; il trattamento dev'essere eseguito sul prodotto
crudo o sul prodotto finito:
a) i prodotti della pesca che vanno
consumati crudi o praticamente crudi;
b) i prodotti della pesca a base delle
specie seguenti, se devono essere sottoposti ad un trattamento di affumicatura
a freddo durante il quale la temperatura all'interno del prodotto non supera i
60°C:
i) aringhe,
ii) sgombri,
iii) spratti,
iv) salmone (selvatico) dell'Atlantico e
del Pacifico;
c) prodotti della pesca marinati e/o salati
se il trattamento praticato non garantisce la distruzione delle larve di
nematodi.
2. Gli operatori del settore alimentare non
sono obbligati a praticare i trattamenti di cui al paragrafo 1 qualora:
a) i dati epidemiologici disponibili
indichino che le zone di pesca d'origine non presentano rischi sanitari con
riguardo alla presenza di parassiti;
b) le autorità competenti lo autorizzino.
3. I prodotti della pesca di cui al
paragrafo 1 devono essere accompagnati, alla loro immissione sul mercato, da
un'attestazione del produttore che indichi il trattamento al quale sono stati
sottoposti, salvo qualora siano forniti al consumatore finale.
1 commento:
attenti soprattutto ai calamari poco cotti, che sono molto diffusi e altrettanto pericolosi
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